A chi è rivolto
E' rivolto a tutti i cittadini, famiglie, imprese, enti e attività che possiedono o detengono locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Descrizione
La TARI è il tributo comunale destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Come fare
Per adempiere correttamente agli obblighi relativi alla TARI, i cittadini devono necessariamente compilare i moduli allegati di:
- dichiarazione da presentare in caso di nuova occupazione o detenzione di immobile
- volturazione da presentare in caso di variazione dell'intestatario dell'utenza
- cessazione da utilizzare quando viene meno l'occupazione o la detenzione dell'immobile
I moduli devono essere compilati, firmati e trasmessi secondo le modalità indicate (a mano presso gli uffici comunali, a mezzo PEC o email).
Cosa serve
- Copia documento di identità del dichiarante
- Copia contratto di locazione/comodato
- Dichiarazione notarile di rogito
Cosa si ottiene
Dopo la presentazione della documentazione è necessario recarsi presso il Comune per ritirare il kit dedicato alla raccolta differenziata porta a porta.
Il kit comprende i contenitori per la corretta separazione dei rifiuti e il relativo calendario in cui sono indicati i giorni di ritiro.
Tempi e scadenze
L’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell’utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell’applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all’accertata cessazione da parte dell’Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l’utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell’utente subentrante.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
Condizioni di servizio
Documenti e Allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 02/10/2025